Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 01/10/2002

e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale

f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico

g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Art. 4. Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani e dei programmi

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 1 sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi

a) stato della qualità dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto legislativo n. 351 del 1999

b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, purchè aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2

c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili,

d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico. Note all'art. 4:

- L'art. 5 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

-L'art. 6 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente: "Art. 6 (Valutazione della qualità dell'aria ambiente).

1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone

a) agglomerati

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c)

c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

4. Allorchè il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere

a) e b).

5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorchè il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).

6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.

7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).

9. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori".

Art. 5. Struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 351 del 1999

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato nell'allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all'allegato V del medesimo Decreto legislativo.

2. L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 4, secondo il seguente schema

a) definizione di scenari di qualità dell'aria riferiti al termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

d), del presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate

b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria entro i termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 351 del 1999

c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

d), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera

b). Ciascuna misura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico- economica

d) selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di cui alla lettera b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni

f) indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), hanno priorità le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o più inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza. Note all'art. 5:

- L'art. 8 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

-L'art. 4 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente: "Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo).

1. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE, sono recepiti

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto

d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati

a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II

b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III

c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme

a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi

b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione

c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5

d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme

e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".

Art. 6. Mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 351 del 1999

1. Per l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nell'allegato 4.

2. Al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite di qualità dell'aria, i piani di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi conoscitivi di cui all'articolo 4, i livelli massimi che non devono essere superati dall'insieme delle emissioni delle sorgenti individuate dagli inventari.

3. Nelle zone di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2. Note all'art. 6:

- L'art. 9 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente Decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

2. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Gli inventari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 ottobre 2002 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216 Note all'art. 8:

 

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